Sequestro in sede di rinvio. Non illegittimo, anche se i giudici sono gli stessi

Pubblicato il 29 aprile 2015 Con sentenza n. 17673 depositata il 28 aprile 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore avverso l’ordinanza con cui il Tribunale – a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione – confermava il sequestro di alcuni suoi beni, nell’ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per corruzione.

La Cassazione ha respinto, con la presente pronuncia, tutti i motivi di impugnazione avanzati dal ricorrente, tra cui, in primis, il prospettato vizio di procedura secondo cui l’ordinanza de qua sarebbe stata affetta da nullità, per essere stata adottata dagli stessi magistrati che avevano già deliberato sul medesimo ricorso per riesame. La Cassazione ha escluso, nel caso di specie, la lamentata incompatibilità, atteso che la connotazione incidentale del procedimento de liberatati non comporta per sua natura alcun accertamento nel merito.

Né sussiste alcun contrasto – come al pari lamentato dal ricorrente – con le garanzie costituzionale, posto che la Consulta ha avuto già modo di precisare, al riguardo, come l’incompatibilità sia un istituto volto ad evitare che le pronunce sul merito siano pregiudicate o condizionate da determinazioni già assunte sui medesimi fatti, anche attraverso provvedimenti cautelari, sempre che siano stati adottati in fasi diverse del giudizio.

Una decisione cautelare non può invece assumere detto valore pregiudicante rispetto ad altra cautelare, quand’anche i provvedimenti abbiano il medesimo oggetto.
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