In tema di perquisizione e sequestro di sistemi informatici o telematici, gli articoli 247, comma 1bis, e 260, comma 2, del Codice di procedura penale, prevedono solamente che si adottino misure tecniche e procedure “idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni”.
Dette disposizioni, tuttavia, non impongono misure e procedure tipizzate, né per quel che concerne i modi, né relativamente il dove e il quando.
Conseguentemente, devono ritenersi “idonee” le misure individuate dall’Autorità giudiziaria procedente al momento dell’analisi dei dati da parte di tecnici incaricati per l’estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro.
Sono questi gli assunti dettati dai giudici della Terza sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 31918 depositata il 3 luglio 2017.
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