Sequestro dei beni dell'ex coniuge che non partecipa alle spese di famiglia
Pubblicato il 22 gennaio 2015
Il
sequestro conservativo può essere disposto
sui beni del coniuge separato che sia
tenuto a restituire all’altro, parte delle
spese sostenute in
costanza di matrimonio, per far fronte alle esigenze familiari.
E’ quanto ha affermato il Tribunale di Palermo con
ordinanza depositata in data 8 gennaio 2015, con cui è stato disposto il sequestro conservativo di denaro della moglie, a soddisfazione del credito del marito.
La pronuncia in questione prende le mosse dalla
richiesta avanzata da un uomo, di ottenere dalla coniuge, da cui si era separato, il
rimborso del 50 per cento di tutte le spese da egli sostenute durante il matrimonio per far fronte alle necessità del nucleo familiare.
A tal proposito, chiedeva autorizzarsi
provvedimento d’urgenza.
Adduceva a tal fine il ricorrente, di aver impiegato,
per il sostentamento della famiglia, esclusivamente le disponibilità presenti nel proprio conto corrente, mentre quello della moglie sarebbe stato utilizzato per accantonare somme di denaro destinate al futuro acquisto di una casa di villeggiatura.
Nel concedere il provvedimento d’urgenza suindicato, il Tribunale ha ritenuto innanzitutto sussistere il
fumus boni iuris, rilevando che
la moglie non aveva adempiuto a parte dei doveri e delle obbligazioni discendenti dal rapporto di coniugio, ai sensi dell’art. 143, comma 3 codice civile.
Ha ritenuto parimenti sussistere il
periculum in mora, poiché la moglie aveva tempestivamente provveduto, mediante due operazioni bancarie, a
trasferire del denaro dal conto cointestato, in altro, di cui risultava unica intestataria.
Il rischio di ulteriori atti dispositivi – ha ritenuto ancora il Tribunale - nonché l’inesistenza di altri beni a garanzia del marito, infatti, poteva essere pregiudizievole per le ragioni creditorie di quest’ultimo.