Le agevolazioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, riguardanti tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, trovano posto anche nel momento in cui i coniugi decidono di avvalersi della negoziazione assistita con l'intervento di un avvocato (Dl n. 132/2014).
Pertanto, l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa applicabile a tutti gli atti, provvedimenti e documenti necessari per la separazione o il divorzio della coppia, deve intendersi estesa al caso in cui i coniugi decidano di far ricorso, per risolvere le questioni relative alla separazione, alla negoziazione assistita da un avvocato, posto che deve decretarsi la parificazione degli effetti dell'accordo, concluso in seguito alla convenzione di negoziazione assistita, ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio.
La precisazione giunge dalla risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015 dell'Agenzia delle Entrate.
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