Nell’articolo viene evidenziato come, contrariamente a quanto succede per la segnalazione di operazioni sospette, regolate dall’articolo 3 della legge 197/91, la comunicazione al ministero dell’Economia delle violazioni del divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore (articolo 1 della legge 197/91), per controvalori superiori a 12.500 euro, non preveda tutele per i soggetti obbligati all’adempimento. La conseguenza è che può capitare che il professionista riceva la visita del cliente con l’atto di contestazione delle infrazioni corredata dalla copia integrale su carta intestata della comunicazione originaria inviata dal professionista. Si ricorda che le omissioni dell’adempimento sono punite con sanzioni pecuniarie dal 3 al 30% dei valori di cui si sia constatato l’improprio trasferimento.
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