La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 23565 del stabilito che nel caso un’azienda sia costretta a riassumere un dipendente collocato in prepensionamento, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che lo consentiva, non è tenuta a corrispondergli le retribuzioni maturate dall’esonero al reinserimento. Si spiega che se si riconoscesse il diritto del lavoratore al risarcimento “si farebbe luogo ad una responsabilità oggettiva” a carico delle imprese che hanno invece operato delle scelte secondo una legge vigente.
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