Il Mise fornisce chiarimenti sull'ammissibilità della trasformazione da SAS in SNC di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.
Nonostante parere positivo dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato che afferma la fattibilità dell’operazione in oggetto, stante che “la professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29 marzo 2001...Inclusione ribadita dall’art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43...che contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di istituire per le professioni di cui all’art. 1 [quindi anche i fisioterapisti] i relativi ordini professionali”, il parere Mise è negativo.
La delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (tra cui quello dei fisioterapisti) prevista dall’art. 4 della richiamata L. 43/2006 non è mai stata attuata.
Pertanto, il ministero dello Sviluppo economico, con parere n. 39343 del 15 febbraio 2016, ritiene che sino al momento della istituzione tramite decreto legislativo (delegato dal richiamato art. 4 della legge 43 del 2006) dell’ordine o collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione “in via esclusiva” di società tra professionisti.
Appare invece possibile che gli stessi “partecipino” a STP, oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento (soci di capitale), anche in posizione di “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche” (lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011).
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