L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro riguarda non solo le sentenze emesse in primo grado dal Giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033 ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.
E’ quanto precisato dal ministero della Giustizia con nota del 17 marzo 2016 in risposta a diversi quesiti volti a verificare se fosse o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore non eccedente l’importo di 1.033 euro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro previsto dall’articolo 46 della Legge n. 374/1991.
La precisazione del dicastero è stata resa alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 16310/2014 e della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 97/E del 2014.
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