Sentenze esenti sotto 1.033 euro

Pubblicato il 22 aprile 2016

Precisazioni ministero Giustizia

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro riguarda non solo le sentenze emesse in primo grado dal Giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033 ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio.

Registro escluso anche per decisioni Tribunale

E’ quanto precisato dal ministero della Giustizia con nota del 17 marzo 2016 in risposta a diversi quesiti volti a verificare se fosse o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore non eccedente l’importo di 1.033 euro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro previsto dall’articolo 46 della Legge n. 374/1991.

La precisazione del dicastero è stata resa alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 16310/2014 e della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 97/E del 2014.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy