Semplificazioni nel lavoro agricolo stagionale

Pubblicato il 16 aprile 2013 Con il decreto del 27 marzo 2013, del Ministro del lavoro, siglato di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, sono emanate le disposizioni in materia di semplificazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali.

I soggetti interessati sono i lavoratori agricoli stagionali impiegati per non più di 50 giornate l'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, nonché i lavoratori occasionali retribuiti con voucher e che svolgono attività di carattere stagionale.

Il datore di lavoro può scegliere di assolvere gli adempimenti inerenti il controllo sanitario del dipendente mediante visita medica preventiva, che può essere effettuata dal medico competente o presso il dipartimento di prevenzione della Asl. Il controllo medico preventivo ha validità biennale e consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale, nel limite di 50 giornate lavorative annue, anche presso aziende agricole diverse.

Per quanto concerne la formazione e l'informazione dei lavoratori interessati dal decreto, si potrà assolvere a tali adempimenti consegnando apposita documentazione certificata dall'Asl o dagli enti bilaterali o dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, i cui contenuti forniscano conoscenze in materia di sicurezza del lavoro nell'ambiente lavorativo. I lavoratori stranieri dovranno ricevere documentazione comprensibile.

Il comunicato con la notizia della pubblicazione del decreto è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 86, del 12 aprile 2013.
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