Con la pubblicazione ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021 entra in vigore anche l’ulteriore proroga del termine per effettuare gli adeguamenti statutari con le maggioranze semplificate per le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS.
A disporlo è l’articolo 66, comma 1, del Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, che di fatto fa slittare di un ulteriore anno – al 31 maggio 2022 – il termine per avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie al Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Si tratta del sesto rinvio, rispetto al termine originario del 3 febbraio 2019, che sposta in avanti di un ulteriore anno il termine scaduto il 31 maggio 2021, previsto dall’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore. L’ultima scadenza di fine maggio scorso era stata fissata dal Decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come per la precedente scadenza, anche tale termine non ha carattere perentorio, ma assume rilevanza unicamente in relazione alla possibilità di adottare le modifiche aventi carattere di mero adeguamento alle disposizioni obbligatorie o quelle derogabili solo con espressa clausola statutaria del Dlgs n. 117/2017, le quali possono essere assunte con le maggioranze cosiddette “semplificate”, vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni in assemblea ordinaria.
Dunque, il nuovo termine del 31 maggio 2022 non indica la data ultima per gli enti non profit ai fini dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), ma solo la possibilità riconosciuta dal legislatore per consentire agli enti iscritti negli attuali registri di settore (Onlus, Odv e Aps) di beneficiare dei quorum propri delle assemblee ordinarie per modificare i loro statuti; dopo tale data, si potrà procedere con gli adeguamenti statutari al Cts, ma con i quorum “rafforzati” dell’assemblea straordinaria.
La proroga di un anno disposta dal Semplificazioni 2021, non è da considerare come un beneficio generalizzato, ma interessa solo coloro che già assumono, nel periodo transitorio di avvio del RUNTS, la qualifica di enti del Terzo settore, ossia:
le organizzazioni di volontariato (Odv);
le associazioni di promozione sociale (Aps);
le Onlus iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017.
Inoltre, il beneficio riguarda solo alcune tipologie di modifiche; da un punto di vista oggettivo, gli enti potranno avvalersi della semplificazione solo con riguardo alle modifiche obbligatorie “di mero adeguamento”, alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore. In altri termini, beneficiano della proroga di un ulteriore anno solo quegli emendamenti allo statuto puramente recettivi delle previsioni del suddetto Codice.
Il nuovo termine del 31 maggio 2022 per gli adeguamenti statutari non dovrebbe avere alcun effetto diretto ai fini dell’operatività del RUNTS.
L’attesa entrata in vigore dell’operatività del Registro del Terzo settore, prevista dall’articolo 30 del DM 106/2020 (decreto RUNTS) e in calendario per il prossimo mese di settembre, non dovrebbe infatti subire alcun slittamento.
Il tempo concesso in più alle organizzazioni del Terzo Settore per adeguare i propri statuti con le maggioranze ordinarie potrà essere utilizzato anche in concomitanza dell’operatività del RUNTS, senza dover necessariamente comportare un rinvio dell’operatività dello stesso.
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