In vigore dal 7 marzo 2024 il Codice di condotta per il settore delle agenzie per il lavoro promosso da Assolavoro e approvato dal Garante della Privacy con provvedimento n. 12 dell’11 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024.
Si tratta del primo Codice di condotta interamente redatto ai sensi dell’art. 40 del Gdpr ad essere approvato in Italia con lo scopo di aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza del trattamento dei dati che li riguardano.
Vengono introdotte norme chiare per la sicurezza dei dati sensibili dei candidati, con ruolo cruciale nella supervisione delle attività delle agenzie svolto dall’Organismo di monitoraggio; ne avevamo già dato notizia nell’articolo “Garante Privacy: approvato il codice di condotta per le agenzie per il lavoro”, vediamo ora più nel dettaglio in cosa consiste.
Il Gdpr prevede che tutte le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento, o di responsabili del trattamento, dovrebbero essere incoraggiate a elaborare Codici di condotta che possano calibrare gli obblighi degli stessi, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il Codice promosso da Assolavoro definisce dunque gli standard etici e comportamentali che le Agenzie per il lavoro associate, i loro rappresentanti legali e dipendenti, si impegnano a rispettare in un mercato del lavoro sempre più articolato e complesso.
Il ruolo delle Agenzie è infatti determinante per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ridurre la disoccupazione, sostenere le aziende ed i lavoratori prendendo in carico i candidati e moltiplicando in loro favore le occasioni di lavoro con forme di impiego garantite e tutelate.
In tale scenario è dunque necessario adottare una rigorosa autodisciplina con cui misurare l’eticità di comportamenti condivisi che coniugano l’imprescindibile rispetto del principio di legalità con una piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutti gli utenti.
Il Codice di condotta si applica a tutte le Agenzie associate ad Assolavoro e a quelle non associate che abbiano sede legale in Italia e siano iscritte all'Albo informatico nazionale delle agenzie per il lavoro a seguito del rilascio dell'apposita autorizzazione; l'adesione è libera e facoltativa e determina l'impegno di:
Le istruzioni per l’adesione sono a disposizione sul sito internet www.assolavoro.eu e su quello dell'Organismo di monitoraggio (cui è demandata la verifica dell'assenza di circostanze ostative all'adesione del soggetto richiedente).
L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al Codice di condotta è brevemente motivata da parte dell'Organismo di monitoraggio, fermo restando che tale
diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda.
Nei rapporti con i clienti e gli utilizzatori l’Agenzia riveste il ruolo di titolare del trattamento dei seguenti dati:
Il trattamento effettuato ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro deve limitarsi alle sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a tali finalità, tenuto conto delle particolari mansioni o profili professionali richiesti.
In occasione della raccolta dei dati sul sito dell’Agenzia, viene fornito un link alla informativa sul trattamento dei dati personali, integrativa rispetto al contenuto obbligatorio dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Gdpr, contenente informazioni chiare sulle finalità di utilizzo del dato raccolto.
NOTA BENE: Anche se, di regola, le informazioni utili per la selezione vengono raccolte presso l'interessato, le Agenzie possono avvalersi di informazioni pubbliche disponibili
su social network di natura professionale, adottando però misure interne di controllo sulla corretta acquisizione dei dati e solo nella misura in cui la raccolta degli stessi sia necessaria e pertinente allo svolgimento del lavoro per il quale effettuano la ricerca.
Con esclusione della somministrazione di lavoro, le Agenzie conservano i dati per un periodo massimo di 48 mesi dall'ultima attività di ricerca e selezione dei candidati, ferma restando la possibilità dell'interessato di chiederne in ogni momento la cancellazione.
Con riferimento ai dati trattati nell'ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro, i dati sono invece conservati i dati per 11 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, termine ritenuto congruo tenendo conto del termine di prescrizione ordinario decennale con l'aggiunta di un anno necessario per la completa cancellazione.
Tra le novità del Codice, il Garante ha disposto l’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio, organo costituito ai sensi dell’articolo 41 del Gdpr, composto da 3 esperti selezionati tra professionisti di alto livello competenti in materia e che svolge le seguenti funzioni:
Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell'Organismo, è previsto che lo stesso non sarà soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte delle Agenzie e che adotterà le proprie decisioni senza che alcuno degli organi delle stesse possa sindacarle.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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