È stata emanata una circolare dal dipartimento antiriciclaggio del ministero dell’Economia, prot. N. 125367/2007, con cui si cerca di illustrare il coordinamento tra le disposizioni del decreto legislativo 231/2007, che ha recepito direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, e il complesso delle disposizioni previdenti. Nel testo del documento si rilasciano alcune precisazioni: per quanto riguarda le irregolarità valgono ancora le regole della Banca d’Italia, dal momento che la riforma recente non ha apportato modifiche alle vecchie disposizioni. Perciò, per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia elencati nel Decalogo di Bankitalia per gli intermediari finanziarie nelle istruzioni tecniche dell’Uic per i professionisti e gli operatori non finanziari. Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dei soggetti obbligati, gli obblighi di identificazione e registrazione, le “definizioni” e in particolare il concetto di operazioni frazionate e collegate e quelle di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si applicano immediatamente le nuove disposizioni contenute nel Dl 231/2007.
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