La partecipazione da remoto alle sedute del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti è legittima se prevista dal regolamento.
La precisazione giunge dallo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il pronto ordini n. 168/2022.
Il Cndcec a seguito di un quesito sollevato da un Ordine territoriale si esprime sulla:
Per sciogliere il dubbio è stato necessario ricordare quanto deciso dal Governo durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In quel particolare momento storico, il legislatore ha introdotto delle semplificazioni in materia di organi collegiali prevedendo la possibilità per il Consiglio dell’Ordine di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza.
In partica, il legislatore autorizzava, fino al termine dello stato di emergenza, lo svolgimento da remoto delle sedute consiliari anche per gli organi collegiali il cui regolamento interno non prevedeva tale modalità di partecipazione alternativa a quella in presenza.
Alla luce di tutto ciò, conclude il pronto ordini che: la partecipazione in videoconferenza da parte dei consiglieri dell’Ordine alle sedute del Consiglio è legittima ove tale modalità di partecipazione sia prevista e regolata nel regolamento interno. In tal caso, la partecipazione da remoto è equiparata a tutti gli effetti a quella in presenza.
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