Se l'ente della Santa sede non è centrale la giurisdizione sulla causa di licenziamento spetta al giudice italiano

Pubblicato il 02 agosto 2011 Con sentenza n. 16847 depositata il 1° agosto 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una dipendente di un ente della Santa sede, precisamente del Pontificio collegio americano, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda dalla stessa presentata al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatole e la conseguente reintegrazione sul posto di lavoro.

Mentre nel testo della sentenza impugnata era stato affermato che l'ente datore di lavoro era territorialmente e giuridicamente estraneo all'ordinamento italiano per cui il giudice italiano doveva ritenersi privo in ordine alla controversia di lavoro in oggetti, i giudici di legittimità hanno ricordato come “l'immunità di cui all'articolo 11 del Trattato non è invocabile dal Pontificio collegio americano del nord perché lo stesso non rientra nel novero degli enti centrali della Chiesa Cattolica”; ne discendeva la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario e la cassazione della decisione impugnata.
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