Se la difesa non può accedere alle intercettazioni la misura cautelare è annullabile

Pubblicato il 28 maggio 2010
Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 20300 pronunciata lo scorso 27 maggio, sono intervenute in materia di intercettazioni spiegando che, se la misura cautelare - nella specie la custodia in carcere - venga disposta sulla base di alcune registrazioni ed il difensore dell'indagato, in sede di riesame, faccia richiesta di poter accedere alle stesse ottenendo, per contro, un diniego da parte del Pm, l'originaria ordinanza impositiva della misura cautelare diventa annullabile. In questa ipotesi, spiegano i giudici di legittimità, verrebbe compromesso il diritto di difesa dell'indagato, in una fase in cui la misura cautelare diventa definitiva.

E' stato quindi accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo, indagato per associazione a delinquere e reati contro il patrimonio, che con l'istanza di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere aveva chiesto, invano, di poter ottenere la completa “discovery” delle intercettazioni che avevano fondato l'applicazione della misura cautelare. La Corte, annullata l'ordinanza con cui era stata disposta la misura restrittiva della libertà personale,  ha, altresì, sottolineato come, in linea di principio, la custodia in carcere poteva essere nuovamente richiesta dal Pm, qualora quest'ultimo avesse fornito alla difesa il supporto fonico delle registrazioni.
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