Se il plico Postacelere arriva in ritardo è dovuto il pieno risarcimento
Pubblicato il 12 febbraio 2011
Definitivamente cancellata la norma che sancisce la non responsabilità dell'Ente Poste in caso di ritardo della consegna del servizio Postacelere. E' stata dichiarata dalla Corte costituzionale, con sentenza n.
46 dell'11 febbraio 2011, l'illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
La norma, che dispone il solo risarcimento del costo della spedizione, “
determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente”. Ne consegue che sussiste, in favore del gestore, un ingiustificato privilegio che comporta uno squilibrio fra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio. Ciò conduce alla violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale suddetto.
Gli utenti, d'ora in poi, potranno chiedere un risarcimento vero e proprio per il danno subito dal ritardato recapito della postacelere.