Con sentenza n. 21689 del 22 ottobre, la Cassazione, Sezione tributaria, ha accolto il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva ritenuto illegittimo un avviso di accertamento scattato a seguito di una donazione in denaro che un imprenditore aveva effettuato, in favore di uno dei figli, all'estero e con valuta estera.
I giudici di legittimità hanno accertato, dapprima, che la residenza del contribuente doveva essere individuata in Italia sia in considerazione della presenza di numerosi immobili a suo nome, sia per il fatto che lo stesso era stato anche costretto in Italia da alcune restrizioni imposte dalle autorità in relazione ad alcune vicende giudiziarie. Proprio in considerazione della detta residenza, le donazioni effettuate dall'imprenditore, anche se con valuta estera, dovevano ritenersi imponibili in Italia.