Se il contratto intermittente viene formalmente concluso dalle parti per conseguire, mediante la dissimulazione di un diverso rapporto di lavoro, indebiti “risparmi” retributivi, previdenziali e fiscali, non trova applicazione la sanzione amministrativa individuata dall’art. 21, lett. b) della L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), essendo quest’ultima prevista solo per mancata comunicazione della chiamata in relazione a contratti intermittenti instaurati in maniera genuina.
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