E’ stata confermata dai giudici di Cassazione la decisione di merito che, nell’ambito di una causa di risarcimento attivata dai genitori e dai fratelli di un bambino, morto dopo essere stato investito da un bus di linea fuori della scuola, aveva affermato la corresponsabilità dell’autista del mezzo di trasporto, del Comune e dell’Istituto scolastico.
In particolare, è stato respinto il ricorso avanzato dal ministero dell’Istruzione (Miur) il quale contestava la responsabilità solidale della scuola sull’assunto che l’incidente si era verificato all’esterno degli edifici scolastici e a seguito della fine dello svolgimento delle attività di scuola.
Si trattava, per il ministero ricorrente, di un luogo in cui non di estende l’obbligo di vigilanza sui minori da parte della scuola o del personale addetto alla vigilanza dipendente dal Dicastero.
Doglianza ritenuta non fondata dalla Suprema corte – sentenza n. 21593 del 19 settembre 2017 - in quanto, come rilevato dai giudici di merito, sussisteva un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, con conseguente responsabilità ministeriale, sulla base di quanto disposto dal Regolamento dell’istituto.
Le norme di quest’ultimo, infatti, ponevano a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto, davanti al portone della scuola, gli alunni, anche delle medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso di ritardo dei mezzi di trasporto.
Nel caso in esame, la decisione impugnata aveva logicamente dedotto, sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento, che l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.
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