Scudo fiscale. Riservatezza garantita per le successioni aperte prima del 31 dicembre 2008

Pubblicato il 23 settembre 2009

Dalla bozza di circolare del 15 settembre 2009 sullo scudo fiscale e da alcune precedenti pronunce dell’agenzia delle Entrate emergono importanti chiarimenti riguardanti l’applicazione della sanatoria prevista dallo scudo fiscale anche nel caso in cui si vogliano regolarizzare capitali e beni ricevuti in eredità. Nello specifico si legge nella bozza di circolare applicativa che: ''fra i soggetti che possono presentare la dichiarazione di emersione sono da comprendere gli eredi di defunti. Ovviamente il de cuius doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione delle norme''. Si precisa, peraltro, che lo scudo si applica solo sulle violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale. E’ quindi preclusa la possibilità di sanatoria ai soggetti che abbiamo osservato le norme sul monitoraggio ed abbiano violato soltanto quelle sugli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

Nell’applicare la normativa sull’emersione delle attività detenute irregolarmente all’estero, si deve fare attenzione al fatto che la morte del de cuius sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 2008.

Nel caso in cui la morte del titolare delle attività detenute all’estero sia avvenuta prima del 31 dicembre 2008, l’erede per sanare la situazione dovrà presentare la dichiarazione riservata a suo nome, dato che le attività risultano appartenenti alla sua sfera giuridica e la violazione delle regole di monitoraggio fiscale risultano in capo al de cuius. In questo caso viene applicato all’erede anche il regime di riservatezza.

Se la morte del titolare delle attività detenute all’estero è avvenuta dopo il 31 dicembre 2008, ed egli non ha presentato la dichiarazione riservata, l’erede potrà farlo a nome e per conto del de cuius a patto che quest’ultimo fosse residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (Dl 167/90). In questo caso di rimpatrio, lo scudo fiscale non offre agli eredi l’anonimato previsto dalla sanatoria; cosa che è, invece, assicurata nel caso di successioni aperte prima del 31 dicembre del 2008.

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