La fattispecie criminosa di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000, presuppone, in ogni caso, l'istituzione della documentazione contabile.
Ed infatti, la condotta sanzionata dal citato articolo 10 è indubitabilmente solo quella espressamente contemplata nella norma di "occultamento o distruzione" delle scritture e non anche quella della loro mancata tenuta.
Quest'ultima condotta, invero, è espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 471/1997.
Il principio è stato ribadito dai giudici di Cassazione, Terza Sezione penale, nel testo della sentenza n. 28581 depositata il 6 luglio 2015, con cui è stata annullata una decisione di condanna pronunciata a titolo di occultamento o distruzione di documenti contabili in capo all'ex amministratore di una Srl.
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