S'entra nella fase operativa dello scorporo tra il costo delle aree e il costo dei fabbricati.
E l’autore, per semplicità d'analisi, utilizza l’esempio di un’impresa che prosegue la politica civilistica adottata in passato e che, perciò, continua ad imputare integralmente al conto economico l’intero importo degli ammortamenti o dei canoni di leasing finanziario: poiché il costo dell’area è, per presunzione legale, pari al 20 per cento dell’intero costo, l’incidenza percentuale dell’area (Ipa) sul totale corrisponde, evidentemente, al 20 per cento. Coerentemente, l’operazione più semplice è quella di rendere indeducibile il 20 per cento degli ammortamenti imputati al conto economico. In tale situazione, il costo dell’area è determinato analiticamente e il rapporto tra esso e il totale dell’importo iscritto alla voce fabbricati fornisce una Ipa differente per ogni caso.
Quando l’acquisizione del fabbricato s’è verificata mediante locazione finanziaria, le conclusioni sono analoghe, ma occorre distinguere tra leasing sul fabbricato finito – nel qual caso l’analisi va fatta sul costo sostenuto dalla società concedente e porterà, comunque, ad un univoco risultato (la quantificazione dell’Ipa al 20 per cento) – e leasing “in costruendo” – nel quale secondo caso la società di leasing ha prima acquisito l’area, poi sostenuto i costi per la realizzazione del fabbricato: occorrerà determinare l’Ipa sempre in base ai costi del concedente, rendendo indeducibile una quota corrispondente di quella capitale dei canoni (se la società di leasing ha sostenuto costi di 220 per l’area e di 780 per il fabbricato, l’Ipa sarà del 22 per cento).
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