Scontrino rilasciato dalla farmacia. Non va menzionato il nome del farmaco per rispetto della privacy

Pubblicato il 31 luglio 2009

L’Agenzia delle Entrate deve fornire al Garante per la protezione dei dati personali, “indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati”. Recependo le prescrizioni dell’Authority, la circolare 40/E/2009 comanda che gli scontrini dei medicinali non indichino più, a partire dal 1° gennaio 2010, la qualità del farmaco acquistato.

L’obbligo di indicare la natura e la quantità dell’acquisto e il codice fiscale del destinatario del farmaco, come letto più sopra, resta ai fini delle agevolazioni di natura fiscale.

Il riferimento di legge è naturalmente il Tuir, agli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), come modificati dalla Legge Finanziaria per l’anno 2007.

Alessia Lupoi 

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