Scontrino elettronico, ampliati i soggetti esonerati dall’obbligo

Pubblicato il 03 gennaio 2020

Aumenta la platea dei soggetti che non devono emettere obbligatoriamente lo scontrino elettronico. Infatti, rientrano tra coloro che sono esonerati dall’e-scontrino i soggetti che prestano il servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri.

A confermarlo è il D.M. (MEF) del 24 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, che modifica il D.M. del 10 maggio 2019. Il Decreto, inoltre, esclude dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi le attività marginali, con ricavi o compensi non superiori all’1% del volume di affari comprese quelle, anch’esse marginali, realizzate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante quando diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.

Scontrino elettronico, chi è escluso?

A decorrere dal 1° gennaio 2020, tutti gli esercenti al minuto che realizzano operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/72 sono tenuti obbligatoriamente all’invio telematico dei corrispettivi. Tuttavia, una serie di operazioni è stata esclusa da questo obbligo con il D.M. del10 maggio 2019, integrato da ultimo con il decreto del 24 dicembre 2019.

Le operazioni escluse risultano essere tutte quelle elencate all’art. 2 del Dpr. n. 696/1996, e cioè quelle già esonerate dalla certificazione con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, nonché delle prestazioni di trasporto pubblico di persone, veicoli, bagagli al seguito e delle operazioni effettuate a bordo di nave, aereo e treno nel corso di un trasporto internazionale.

Gli esercenti, sino al rilascio di appositi e ulteriori decreti che stabiliranno le date a partire dalle quali verranno meno tali esclusioni, potranno comunque decidere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri

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