Sconto Irap sui “distaccati” per la ricerca

Pubblicato il 14 dicembre 2006

L’agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 137, 138 e 139 di ieri ha fornito alcune precisazioni in merito ad argomenti diversi. In dettaglio, si ripropone il contenuto dei tre documenti chiarificatori.

La risoluzione n. 137/E si occupa della territorialità Iva. L’attività di ricerca e selezione del personale (resa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c, del Dl 276/03) è classificabile come consulenza tecnica, per cui sulla prestazione resa a soggetti domiciliati o stabiliti fuori dall’Unione europea l’Iva non è dovuta, indipendentemente dal luogo di utilizzo del servizio.

Con riferimento alla risoluzione n. 138/E, emessa a seguito di un interpello proposto da un consorzio interuniversitario, è stata approfondita l’applicazione dell’agevolazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell’articolo 11 del Dlgs n. 446/97, che rende deducibili ai fini Irap i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. In particolare, è stato sottolineato che non incide sull’applicabilità dell’agevolazione la natura del rapporto contrattuale con il quale il personale è impiegato. Le somme erogate a titolo di borse di studio finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo vanno dedotte dalla base imponibile Irap, a meno che il soggetto Irap non sia un ente privato commerciale e la deducibilità sia esclusa ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dl 446/97.

Il contratto di lavoro di un disabile deve sempre indicare lo stato di inabilità del lavoratore per poter dedurre ai fini Irap i relativi costi. Questo è quanto precisa, infine, la risoluzione n. 139/E sempre del 13 dicembre 2006. L’Agenzia, riferendosi al sopracitato articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997, nell’ammettere in deduzione, fra le altre, le spese relative ai disabili riconosce che esso non richiama alcuna tipologia contrattuale nè fornisce indicazioni sul rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore disabile. Pertanto, ai fini dell’applicabilità della deduzione in argomento rileva esclusivamente la sussistenza della condizione di disabile in capo al lavoratore.

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