Sconto Irap a due velocità

Pubblicato il 27 febbraio 2006

A seguito dell’informale conferma di Bruxelles, il Fisco italiano ha deciso che è dal 1° gennaio 2005 che va fatta valere la riduzione Irap per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre per le maggiorazioni riconosciute ai datori che assumono nelle aree svantaggiate il beneficio fiscale decorre dall’8 dicembre 2005, come indicato dalla Commissione Ue. Si risolve, così, la questione sorta con l’emanazione della circolare agenziale n. 7 del 13.2.2006 ove, fornendo le istruzioni per l’applicazione della regola agevolativa di cui ai commi 347 e 348, articolo 1, della legge 311/04 (Finanziaria 2005), come modificata dall’articolo 11-ter della legge n. 80/2005, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che: “con riguardo al primo periodo d’imposta di applicazione l’ulteriore agevolazione può essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione (7 dicembre 2005) risultanti da contratti di lavoro stipulati successivamente a tale data”. Questo passaggio della circolare, cioè, prevede che solo per le aree svantaggiate (come da regolamento Ce n. 1257/99) le assunzioni che danno diritto alla moltiplicazione per 3 e per 5 della quota massima di deduzione ordinaria di 20mila euro rilevano se effettuate successivamente alla data del 7 dicembre 2005. Di conseguenza, solo per i territori ordinari le assunzioni agevolate rilevano dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della Finanziaria 2005. Quanto alle regole applicative del bonus, il costo del lavoro si riduce del 4,25%, ma i presupposti per l’ottenimento della deducibilità Irap delle spese per i dipendenti con contratto a tempo determinato passano attraverso una ricognizione non certo intuitiva dei complicati presupposti applicativi, che le Entrate illustrano nella richiamata circolare n. 7.     

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