Sconto del 30% sulle multe pagate entro 5 giorni. Istruzioni operative dall'Interno
Pubblicato il 21 agosto 2013
Il ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica sicurezza, ha diffuso una
circolare, la n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19 agosto 2013, contenente le istruzioni operative che gli operatori di polizia dovranno applicare a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del Decreto legge n. 69/2013 all'articolo 202 del Codice della strada, ai sensi delle quali, in materia di multe per violazioni del Codice stradale, è stata consentita al trasgressore e all'obbligato in solido la possibilità di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, con lo sconto del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Per quel che riguarda, in particolare, la contestazione su strada, viene precisato che il cittadino, nel ricevere copia del verbale di contestazione completo del bollettino di pagamento per il versamento della sanzione pecuniaria ridotta entro 60 giorni, “
dovrà essere avvisato se e come valersi della facoltà del pagamento in misura ridotta, scontato del 30%, sottolineando che in questo caso non dovrà utilizzare il bollettino premarcato allegato alverbale, bensì un normale bollettino postale mod. 123 con l'indicazione non del conto corrente postale nazionale 5744, bensì del conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all'intestazione del verbale”.
Il pagamento può anche essere effettuato su strada solo, tuttavia, con versamento in contanti della somma scontata, con l'aggiunta dell'imposta di bollo per somme superiori a Euro 77,47.
In caso di contestazione a mezzo di posta, il pagamento della sanzione pecuniaria, con la riduzione del 30%, potrà essere effettuato sia in contanti presso la Sezione Polizia Stradale, sia mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla medesima Sezione.
Lo sconto è applicabile a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto citato e riguarda anche le infrazioni commesse in precedenza in quanto i cinque giorni si contano dalla data di notifica del verbale medesimo.