Sconti casa, meno appeal

Pubblicato il 08 agosto 2006

Una rilevante novità apportata dal Dl 223/06, che la circolare 28/E del 4 agosto commenta, coinvolge, modificandola, la detrazione Irpef per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici di cui all’articolo 1, della legge 449/1997. I cambiamenti sono contenuti nei commi 19, 20, 35-ter e 35-quater dell’articolo 35 del decreto. Gli effetti complessivi non sono, però, favorevoli ai contribuenti, che potrebbero essere incentivati ad accelerare il sostenimento di spese per fruire delle regole ancora in vigore. A partire dalle spese effettuate dal 1° ottobre, la percentuale di detrazione Irpef sulle spese sostenute torna al 36% ( 2006 l’aveva portata al 41, con decorrenza dal 1° gennaio 2005). Perciò, in Unico 2007 occorrerà distinguere tra le spese sostenute fino al 30 settembre e quelle successive, stante che per queste la detrazione è minore che per quelle. Parallelamente, l’aliquota Iva applicata sulle fatture emesse sempre dal 1° ottobre per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa scende al 10% (dal 20) sino al 31 dicembre prossimo. A tal punto, se il ridotto bonus Irpef interessa tutti gli interventi, la riduzione dell’aliquota Iva avvantaggia solo le manutenzioni, in quanto l’aliquota 10% è “a regime” per i servizi dipendenti da contratti d’appalto con oggetto il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. Dovranno, in merito, tenersi presenti le particolarità della legge Iva, poiché l’emissione della fattura non deve forzatamente coincidere con la fine dei lavori, ma con il pagamento; se questo è effettuato dopo il 1° ottobre, le fatture andranno emesse con aliquota ridotta del 10%, a nulla rilevando che i lavori siano stati realizzati quando operava l’aliquota ordinaria (si legga, in proposito, il disposto dell’articolo 6 del Dpr 633/72).  Sempre per le spese sostenute dal 1° ottobre, il limite di spesa sarà di 48mila euro per ogni abitazione, a prescindere dal numero di comunicazioni inviate al centro operativo di Pescara dai soggetti interessati a sostenere le spese di recupero. Tra qualche settimana, di fronte a spese che superano il plafond, il limite dovrà essere suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione, secondo criteri neppure accennati dalla circolare 28. Il dl , poi, introdotto una nuova ipotesi di decadenza dell’agevolazione legata alle fatture emesse a fronte delle spese sostenute dal 4 luglio (che, ricordiamo, è data di emanazione della manovra bis): la mancata indicazione sul documento dell’importo relativo al costo della manodopera. Ovvero: se la distinzione non compare, la spesa non è ammissibile ai fini del bonus.

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