L’Inps, con la circolare n. 87 del 3 luglio seguito alle sentenze n. 20335 e n. 20336 del 2005, della Corte di Cassazione, comunica che con decorrenza gennaio 1995 i titolari di prepensionamento che hanno maturato i requisiti contributivi minimi entro il 31 dicembre 1994, sono equiparati ai titolari di pensione di anzianità e quindi hanno diritto al cumulo totale con il reddito da lavoro autonomo. Ne consegue che dovranno essere rimborsate d’ufficio agli aventi diritto le somme trattenute dall’Inps per incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro autonomo, nei limiti della prescrizione decennale e se gli interessati non abbiano ricevuto sentenza negativa del diritto passata in giudicato.
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