Sciatore fuori pista Gestore non responsabile

Pubblicato il 25 marzo 2017

Al di fuori dell’ambito della pista da sci, il responsabile della stessa non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi, né alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza sulle stesse. Ne consegue che in capo al gestore dell’area sciabile, non si configura alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta o che, volontariamente o anche inconsapevolmente (ad esempio per eccessiva velocità o disattenzione) si siano trovati fuori pista.

Il terreno innevato che si trova al di fuori della pista da sci, difatti, è estraneo al controllo del predetto gestore, con la conseguenza che questi non è garante dei beni giuridici esposti ad eventuali pericoli che quel terreno possa presentare (ad esempio, presenza di massi).

Sulla scorta di detti principi, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato la condanna per omicidio colposo a carico dell’amministratore di una società che gestiva piste da sci. Condanna inflitta, nei primi gradi di giudizio, per l’incidente occorso ad uno sciatore che, perdendo il controllo degli sci, andava ad impattare contro un masso sito fuori pista (ciò provocandone la morte).

Protezione sciatore cessa a bordo pista Se la pista è sicura

Orbene, sancisce in proposito la Suprema Corte, la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie nel caso – come nella fattispecie – la stessa sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza; non potendo certo pretendersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione.

Il gestore deve, in altre parole, prevenire quei pericoli fisicamente esterni alla pista, solo quando la situazione dei luoghi renda altamente probabile (ad esempio, per la conformazione naturale del percorso), che si fuoriesca dalla pista battuta. Non è tuttavia questo – conclude la quarta sezione con sentenza n. 14606 del 24 marzo 2017 – il caso di specie.

 

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