Secondo la Consulta – sentenza n. 87/2009 depositata ieri - anche i magistrati contabili e amministrativi potranno farsi difendere da un avvocato nei procedimenti disciplinari. Con la decisione, in particolare, è stato dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui precludono al giudice amministrativo o contabile la difesa legale da parte di un avvocato. Tali norme – precisa la Corte costituzionale - consentendo alle toghe di farsi assistere nei procedimenti disciplinari solo da altri magistrati, ne limitano il diritto di difesa.
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