Scambio di partecipazioni con conferimento: realizzo controllato solo per le plusvalenze

Pubblicato il 21 aprile 2012 Gli scambi di partecipazioni attuati mediante conferimento (a differenza di quelli attuati mediante permuta) sono considerati dalla normativa nazionale, in ottemperanza della comunitaria, come atti realizzativi che prevedono un particolare criterio di determinazione del “valore di realizzo” in capo al soggetto conferente. In merito, è spiegato nella risoluzione 38 del 20 aprile 2012 dalle Entrate, in risposta ad un interpello, che:

- negli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza è basato sul valore iscritto dalla conferitaria, dunque la plusvalenza per il soggetto conferente sarà conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote;

- negli scambi di azioni o quote la minusvalenza è deducibile solo per la differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni.

La disparità di trattamento nasce dal fatto che la deroga al principio generale del “valore normale”, contenuta nel comma 2 dell’articolo 177 del Tuir (meccanismo del “realizzo controllato”), è espressamente disposta solo per le plusvalenze. Dunque, per le minusvalenze occorre riferirsi al valore normale (articolo 9 del Tuir: nei conferimenti, si considera corrispettivo il valore normale di ciò che si apporta nella società).
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