In un unico articolo composto da tre commi, un decreto del MEF modifica le norme sul “Country by country reporting”, in relazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 194 del 20 agosto scorso è pubblicato il decreto 8 agosto, che detta l’obbligo per le società residenti in Italia, che controllano gruppi multinazionali, di trasmettere all’Agenzia delle entrate un rapporto con i ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate e gli altri indicatori dell’attività economica.
Il decreto ne modifica uno precedente del 23 febbraio 2017, in materia di rendicontazione dati nazionali paese per paese, aggiungendo la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di trasferire su richiesta i dati relativi alla rendicontazione al Dipartimento delle finanze del Mef, che li può utilizzare esclusivamente per l’elaborazione di analisi economiche e statistiche a supporto della propria attività istituzionale.
Il Mef ha comunque il divieto di divulgare i dati in questione e l’Agenzia delle Entrate di rettificare i prezzi di trasferimento sulla base delle informazioni acquisite tramite lo scambio automatico di dati.
La rendicontazione, per ciascuno Stato in cui il gruppo di imprese multinazionali opera, contiene i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo, i ricavi, gli utili (e le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Contiene, poi, l’identificazione di ogni entità appartenente al gruppo, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione (se diverso da quello di residenza fiscale), la natura dell’attività o delle principali attività svolte.
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