Scadono a fine mese, 31 luglio 2009, sia la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770), sia il termine di pagamento ai fini del ravvedimento operoso.
Scade, inoltre:
- per i contribuenti non titolari di partita Iva soggetti agli studi di settore o che partecipano, ex articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio 2009 la seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009 (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo);
- per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ex articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2009 la terza rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009 (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo);
- per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ex articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2009 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2009 la seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo).
In considerazione del fatto che il modello 770 semplificato vale anche relativamente ai contributi dovuti all’Inps, Inpdap, Ipost e Inail (deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti) si ricorda ai sostituti d’imposta che andrà trasmesso anche quando sia ai soli fini contributivi per non incappare in sanzioni per violazioni dell’obbligo di dichiarazione.
Gioia Lupoi
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