Sblocca cantieri: Decreto-legge pubblicato e già in vigore
Pubblicato il 19 aprile 2019
Via libera al decreto legge cosiddetto “sblocca cantieri” che, dopo essere stato approvato, nel pomeriggio di ieri, dal Consiglio dei ministri, è stato immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del Presidente della Repubblica.
Il Decreto legge n. 32/2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, entra in vigore a partire da oggi, 19 aprile, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
L'atteso provvedimento introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Contratti pubblici e appalti
Il primo capo del DL, in particolare, è dedicato alle norme in materia di contratti pubblici, ed introduce disposizioni volte a semplificare le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, prevedendo modifiche al Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 50/2016).
Le misure in oggetto – per come si apprende dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri di ieri - sono state messe a punto anche tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica indetta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le principali novità contenute nel DL si sostanziano:
- nell’istituzione di un regolamento unico e vincolante a sostituzione delle attuali linee guida ANAC, all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti;
- nella riduzione degli oneri informativi posti a carico delle amministrazioni;
- nella possibilità di affidare gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sulla base del progetto definitivo, prescindendo, ossia, dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (questo ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali);
- nella semplificazione e nella velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i quali è reintrodotta la preferenza del criterio del minor prezzo e l’eliminazione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori;
- nell’introduzione delle procedure di gara obbligatorie per i lavori di importo pari o superiore a 200mila euro;
- nella previsione secondo cui il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- nella possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente;
- nello sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari a cui verranno affidati ampi poteri derogatori;
- nella previsione dell’esclusione dalla gara di appalto per l'operatore economico che non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (salvo che l'operatore ottemperi ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande);
- nella incentivazione di opere di “rigenerazione urbana”, ovvero di interventi di demolizione e ricostruzione che saranno consentiti nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti tra gli edifici.
Interventi di ricostruzione in zone sismiche
Per quanto riguarda le opere di ricostruzione relative alle zone colpite da eventi sismici, il nuovo Decreto ne semplifica la disciplina, attraverso l’introduzione di un regime autorizzatorio differenziato per quanto riguarda gli interventi strutturali, a seconda che si tratti di interventi “rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.
Inoltre, i lavori post sisma sugli edifici privati nel Centro Italia potranno essere affidati all’impresa senza più l’obbligo di una “procedura concorrenziale” tra le offerte di almeno tre soggetti.
Previste, infine, anche ulteriori disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, con l’introduzione di servizi di allarme pubblico per prevenire le calamità e la tutela della vita umana.
Misure relative agli eventi sismici
Gli ulteriori due capi del Decreto legge contengono, invece, disposizioni rispettivamente relative:
- agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea (si tratta di misure volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 del DL);
- agli eventi sismici dell'Abruzzo (anno 2009), del Centro Italia (anni 2016 e 2017) e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia (anno 2017) (ovvero misure di accelerazione della ricostruzione e di semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive).