Sanzioni lievi per le fatture irregolari

Pubblicato il 29 dicembre 2010 Mitigata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con pronuncia n. 21216 del 27 dicembre scorso, la sanzione Iva da applicare in caso di inosservanza delle norme in materia di fatturazione. Nel caso studiato dai giudici di legittimità, era stato presentato ricorso da un contribuente, accertato per aver fatto acquisti dal fornitore senza fattura, contro la misura delle sanzioni applicate.

Le Sezioni Unite hanno dovuto comporre una divergenza sorta tra le sezioni semplici tributarie relativamente all'applicazione delle sanzioni Iva: l'orientamento più seguito propendeva per una linea più morbida di ammenda (pari all'importo dell'imposta evasa), mentre una parte minoritaria era incline ad una sanzione da 2 a 4 volte l'imposta omessa.

Con la sentenza n. 21216 il consesso ha osservato che alle irregolarità tributarie si deve applicare il principio del favor rei, quindi la pena più favorevole al trasgressore. Infatti deve ritenersi che in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l'art. 3 del dlgs 472/97, valido anche per le irregolarità commesse ante il 1998, a condizione “che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del “favor rei”, sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti.”

Ciò vale anche per violazioni attinenti l'area Iva, il cui sistema sanzionatorio, a partire dal 1° aprile 1998, si presenta meno oneroso rispetto al precedente sistema. Infatti l'art. 16 del Decreto legislativo n. 471/1997 ha disposto per omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente, la sola sanzione del pagamento dell'imposta omessa.
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