Il ministero del Lavoro, con la nota del 3 maggio 2006, della direzione generale per l’attività ispettiva, offre delucidazioni sulla novità introdotta dall’articolo 26 del Dlgs n. 40/2006 sulle fasi del giudizio di opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni delle dpl – direzioni provinciali del lavoro - nel contenzioso sulle sanzioni del lavoro. Tale novità è rappresentata dall’appello a cui può fare ricorso il datore di lavoro dopo il primo grado e prima del giudizio finale di legittimità; diventano, così, tre le fasi del giudizio. È da evidenziare che il secondo grado di giudizio introdotto prevede la possibilità di riesame nel merito da parte di un nuovo giudice. L’appello può essere richiesto per le sentenze depositate a partire dalla data dell’entrata in vigore del Dlgs 40/06, cioè dal 2 marzo 2006, o sulle ordinanze processuali di convalida pronunciate dal giudice in prima udienza a decorrere da tale data. Nella nota, il Ministero ricorda che l’impugnazione non può introdurre domande nuove ma deve riguardare articolati motivi di doglianza sulle considerazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza e che la richiesta d’appello non impedisce l’esecutività provvisoria della sentenza di primo grado, a meno di un intervento sospensivo da parte del giudice d’appello sulla base di gravi motivi.
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