Il ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 4699 del 2006, rettifica le indicazioni fornite con la circolare n. 9 del 2006 sulla diffida obbligatoria, stabilendo che non sono più sanabili le violazioni commesse dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro cessati. Ciò a puntualizzare che un conto è la “potenziale” sanabilità di una violazione ed un conto è la sua “effettiva” regolarizzazione, dal momento che il lavoratore non è più in forza all’azienda. Inoltre, il ministero conferma che è legittima la libera determinazione dei termini di pagamento della sanzione agevolata da parte degli ispettori. Si ricorda che l’istituto della diffida obbligatoria è stato introdotto dalla riforma delle ispezioni disposta dal Dlgs 124/2004 ed è in vigore dal 27 maggio 2004.
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