Chi non rispetterà le misure di contenimento del contagio sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
In caso di violazione delle misure previste per i pubblici esercizi o le attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
La reiterata violazione della medesima disposizione comporterà il raddoppio della sanzione amministrativa e l’applicazione, nella misura massima, di quella accessoria.
Inoltre, il mancato rispetto, intenzionale, del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone positive al virus e sottoposte a quarantena verrà punito ai sensi dell'articolo 452, primo comma, n. 2, del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), ossia con la reclusione da 1 a 5 anni.
E’ quanto dispone il testo del nuovo decreto-legge varato ieri, 24 marzo, in Consiglio dei ministri, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto sostituisce, così, le contravvenzioni di cui all’articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), che finora avevano presidiato le misure di distanziamento sociale e “anticontagio”, con questo nuovo quadro sanzionatorio, riorganizzato nel senso di prevedere una depenalizzazione delle condotte punibili.
Tra le misure di contenimento applicabili, il cui mancato rispetto potrà portare alle sanzioni amministrative e accessorie indicate, rientrano:
Il nuovo provvedimento dell’Esecutivo, per contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, prevede la possibilità di adozione di una o più tra le misure di contenimento indicate, che potranno riguardare specifiche parti o l’intero territorio nazionale nonchè periodi predeterminati di durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).
Le stesse misure – si legge nel comunicato stampa del CdM di fine seduta - potranno avere un’applicazione “modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”, sulla base di criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Il testo prevede che gli interventi siano introdotti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute o dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Nelle more dell’adozione dei DPCM, il ministro della Salute potrà introdurre, con ordinanza, proprie misure di contenimento.
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