D’ora in poi, il datore che commette infrazioni nel rapporto con il lavoratore non sarà più ammesso alla regolarizzazione ed ai conseguenti sconti premiali, allorquando l’accertamento riguardi un vincolo lavorativo già cessato. Il ministero del Lavoro fornisce questo chiarimento restrittivo in materia di diffida – articolo 13 del Dlgs 124/04 – superando una prassi operativa già consolidata che attribuiva alla diffida – conosciuta, di conseguenza, come “obbligatoria – un valore di condizione di procedibilità (circolare del Lavoro numero 9/2006) ed ammetteva alla sanatoria pressoché tutte le infrazioni accertate durante gli accertamenti ispettivi, a prescindere dalla vigenza del rapporto di lavoro.
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