Senza la definitività dell’irrogazione della sanzione amministrativa non può essere dedotta alcuna violazione del divieto di “ne bis in idem”.
In materia di contestazione di reati tributari, ossia, è preclusa la deducibilità della violazione del doppio giudizio “in conseguenza dell’irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storiconaturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause “Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014 e "Nyka nen contro Finlandia del 20 maggio 2014”, qualora manchi qualsiasi prova sul fatto che la sanzione amministrativa sia definitiva.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 27814 del 6 luglio 2016.
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