La riduzione della sanzione per manifesta sproporzione rispetto all'entità del tributo si applica per tutte le sanzioni, anche a quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997 - che consente la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni.
Tale previsione, quindi, si applica anche alle sanzioni che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale.
Inoltre, nelle ipotesi in cui la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro questa forbice, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, e la Corte di cassazione, ciò considerato, non può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati.
A maggior ragione, il principio vale in relazione all'apprezzamento, tipicamente di merito, in ordine alla ricorrenza delle eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione.
Sono questi i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 33097 del 9 novembre 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso di una società contribuente che lamentava la manifesta sproporzione della sanzione amministrativa tributaria ad essa irrogata.
La ricorrente, in particolare, aveva dedotto la nullità della sentenza emessa in secondo grado, per non avere, la CTR, proceduto a valutare le circostanze che rendevano oggettiva la sproporzione, limitandosi ad affermare che si trattava di una sanzione applicabile in un ammontare fisso e proporzionale al tributo, in misura predeterminata dal legislatore, senza spazio alcuno per valutazioni soggettive e apprezzamenti discrezionali e ciò diversamente dall'ipotesi in cui la determinazione della sanzione era fissata tra un minimo e un massimo graduabile sulla base di parametri oggettivi e soggettivi relativi all'illecito commesso .
Secondo la Suprema corte, ciò posto, i giudici tributari non avevano fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
Da qui l'accoglimento del motivo di ricorso sollevato dalla contribuente.
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