di Cassazione ha affermato, nelle due sentenze numeri 8859 e 8860 del 2006, che gli inviti al pagamento previsti nell’accertamento Iva vanno considerati sostituiti dalle comunicazioni attualmente previste a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni, al fine di permettere al cittadino contribuente di godere del beneficio dell’agevolazione della riduzione a un terzo delle sanzioni dovute (30%). Dal (complesso) quadro normativo a sua disposizione, di legittimità ha anzitutto dedotto esser venuta meno la previsione dell’articolo 60, comma 6, del Dpr 633/72, quanto all’invito al pagamento prodromico all’iscrizione a ruolo dell’imposta, poiché manca, nella fattispecie, l’interesse del contribuente al versamento del 60 anziché del 30 per cento della sanzione. Inoltre, l’articolo 54-bis del decreto Iva di cui sopra, che prevede sia effettuata una comunicazione preventiva, è disposizione che riguarda la sola ipotesi in cui il tributo è dovuto a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, nel diverso caso di omesso versamento dell’Iva dichiarata dal soggetto passivo non v’è più obbligo di preventivo invito a pagare.
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