Con sentenza n. 12183 depositata il 12 giugno 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha respinto il ricorso di un avvocato avverso la pronuncia con cui il Consiglio Nazionale Forense lo aveva condannato alla sanzione disciplinare della censura.
Tra i vari capi di incolpazione contestati al ricorrente, quello di aver violato i doveri di lealtà e correttezza, in particolare, nei rapporti con i testimoni (artt. 6 e 52 Codice deontologico forense), avendo egli preso alcuni contatti telefonici con i dipendenti della controparte, informandoli che li avrebbe citati come testimoni nel giudizio di separazione del loro datore di lavoro dalla moglie (difesa per l'appunto dall'incolpato). Ciò al fine di dimostrare, quale circostanza favorevole alla propria assistita, eventuali irregolarità contabili nella gestione della Farmacia di cui la controparte era titolare e presso la quale, i soggetti contattati erano dipendenti.
Avverso tale statuizione, lamentava l'avvocato ricorrente, come i soggetti contattati non avessero assunto la qualità di testi al momento delle telefonate; telefonate con cui, tra l'altro, non sarebbe stata a suo dire esercitata alcuna suggestione o forzatura al fine di ottenere delle disposizioni compiacenti.
Invero la Cassazione, nel respingere la censura, ha preso atto di quanto emerso nel merito, ovvero, del fatto che l'avvocato, prima di intraprendere il giudizio di separazione, aveva effettivamente contattato al telefono i possibili testimoni, suggerendo loro quanto avrebbero dovuto riferire in udienza, circa le presunte irregolarità fiscali nella gestione della Farmacia. Li avrebbe poi contestualmente informati che in caso di mancata comparizione, sarebbero stati coattivamente accompagnati dai carabinieri.
Invero, ricorda sul punto la Suprema Corte, coma l'art. 52 del Codice deontologico vieti all'avvocato di intrattenersi con i testi sulle circostanze oggetto del procedimento, con forzature e suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti. E ciò a tutela della corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe essere messa in pericolo da siffatti avvertimenti e pressioni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".