Sanatoria delle violazioni formali: la procedura
Pubblicato il 20 marzo 2024
La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) all’articolo 1, commi da 166 a 173, si è occupata della sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022.
La definizione poteva avvenire con il pagamento di 200 euro per anno da effettuare entro il 31 ottobre 2023; tuttavia era possibile ricorrere alla rateazione in due tranche (31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024).
Dunque, chi ha scelto la rateazione è tenuto a versare la seconda rata entro il 2 aprile (essendo il 31 marzo e il 1° aprile due festività).
Ma vediamo come si perfeziona la definizione in parola.
Definizione delle irregolarità formali
L’oggetto della definizione di cui alla L. n. 197/2022, articolo 1, comma 166 e seguenti, ha riguardato le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, cioè non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.
La regolarizzazione poteva avvenire con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Oltre che effettuare il pagamento in unica soluzione, veniva data la possibilità di suddividerlo in due rate di pari importo.
I termini di versamento:
- entro il 31 ottobre 2023 in unica soluzione o della prima rata;
- entro il 31 marzo 2024 per la seconda rata.
Ma non è tutto: in aggiunta il contribuente è tenuto a rimuovere le irregolarità od omissioni.
Le modalità di attuazione sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 27629 del 30 gennaio 2023.
Violazioni regolarizzabili e non
Si tratta di irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2023 elenca alcune tipologie di violazioni ammesse (elenco non esaustivo):
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva;
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria:
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca:
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis;
- mancata iscrizione al Vies.
Invece, non è possibile aderire alla definizione delle irregolarità formali, oltre che in presenza di violazioni sostanziali, per:
- violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023;
- violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria;
- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia.
Come regolarizzare le violazioni
Come anticipato, per fruire della regolarizzazione delle violazioni formali è necessario pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono.
E’ stato possibile scegliere se:
- effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023,
oppure
- in 2 rate di pari importo, con scadenza al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Quindi entro il 2 aprile 2024 - essendo il 31 marzo Pasqua e il 1° aprile "Pasquetta" - va pagata la seconda rata della regolarizzazione per violazioni formali.
Nel modello F24 va indicato il relativo codice tributo - "TF44" - e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare.
Se nello stesso anno solare vi sono più periodi d’imposta, il contribuente deve effettuare tanti versamenti quanti sono i periodi d’imposta.
ATTENZIONE: Se le violazioni formali non riguardano un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Rimozione delle irregolarità
Ma il perfezionamento della procedura richiede che il contribuente rimuova le irregolarità, le infrazioni o le omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024 (2 aprile).
In proposito, il provvedimento 27629 del 30 gennaio 2023 ha effettuato le seguenti specificazioni:
- se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, questa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate;
- in caso di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato, la rimozione deve avvenire comunque entro il termine del 31 marzo 2024 (2 aprile);
- l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Inoltre, non sono oggetto di restituzione gli importi versati per la regolarizzazione qualora questa non venga perfezionata.