Sanatoria credito d’imposta R&S, approvato il modello

Pubblicato il 09 giugno 2022

Con il provvedimento n. 188987 dello scorso 1° giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il modello e le istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta R&S per i soggetti che hanno indebitamente fruito del beneficio relativo al quinquennio 2015-2019. In particolare, i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus ex art. 3 del D.L.n.145/2013, possono regolarizzare la propria posizione, senza il pagamento di sanzioni e interessi, accedendo alla procedura di “riversamento” spontaneo del suddetto importo.

Oggetto della sanatoria sono, quindi, gli importi relativi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

Resta fermo che detta procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento di crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato “accertato” con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi divenuti “definitivi” alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, la sanatoria è “preclusa” nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Sul piano operativo, il contribuente che intende avvalersi della sanatoria dovrà  presentare entro il prossimo 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il citato Provvedimento del 1° giugno 2022. Il modello deve essere  presentato “esclusivamente” in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al DPR 322/1998 ovvero tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 322/1998.

La procedura si "perfeziona" con il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. In caso di opzione per la “rateazione”, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito (ossia, il credito da riversare ammesso alla procedura); ciò, in caso di rateazione, avviene solo con il pagamento dell’ultima rata. Tuttavia, il mancato pagamento di una delle rate previste entro la scadenza comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Resta fermo che il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione. In esito al perfezionamento della procedura è, poi, esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del DLgs.74/2000.

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