Sanabilità della notifica presso l'ufficio dell'avvocato deceduto

Pubblicato il 05 maggio 2011 Con ordinanza interlocutoria n. 9797 del 4 maggio 2011, la Corte di cassazione ha accolto l'istanza di remissione in termini presentata da una parte di un giudizio ritenendo sanabile la notifica dallo stesso effettuata presso lo studio di un avvocato deceduto dove la controparte aveva eletto il proprio domicilio.

Per la Corte, in particolare, detta notifica doveva essere considerata sanabile in quanto un altro professionista continuava l'attività del deceduto “dovendosi in tal caso considerare lo studio alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé”.

Inoltre, poiché presso quello studio era stato poi notificato il biglietto di cancelleria attinenente all'udienza di discussione, si doveva concludere – sottolineano i giudici di legittimità – “che erroneamente l'Ufficiale giudiziario si limitò a dar conto dell'avvenuto decesso dell'avvocato mentre avrebbe potuto provvedere alla notifica a mani del collega di studio”. In definitiva, la mancata conoscenza dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, nella specie, poteva essere ascritta a errore scusabile.
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