Salvaguardia “10.130”, verifica dei redditi per l'ammissione

Pubblicato il 20 settembre 2013 Con messaggio n. 14804, del 19 settembre 2013, l'Inps interviene in merito alla c.d. “terza salvaguardia” (legge n. 228/2012), fornendo istruzioni operative sui controlli da effettuare sullo svolgimento di attività lavorativa riguardante i lavoratori prosecutori volontari e i cessati in base ad accordi individuali o collettivi.

Per gli autorizzati al versamento dei contributi volontari, i riferimenti che le Sedi devono considerare ai fini delle verifiche per l'accesso al beneficio sono:

- il periodo dell'attività svolta: dopo il 4 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011,
- il reddito annuo lordo relativo a tale periodo: pari o inferiore a euro 7.500,00.

Non rileva il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo l'autorizzazione e fino al 4 dicembre 2011.

I riferimenti per i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo sono invece:

- l'attività svolta dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012,
- il reddito annuo lordo in tale periodo, che deve essere pari o inferiore a euro 7.500,00.

Non rileva il reddito percepito per attività lavorativa svolta dopo la cessazione e sino al 30 giugno 2012.

E' di euro 7.500,00 il reddito lordo annuo, periodo gennaio-dicembre, che si deve valutare per gli anni successivi al 2011 per i prosecutori volontari e al 2012 per i lavoratori cessati.

Le Sedi territoriali sono tenute a contattare i soggetti interessati e a chiedere il rilascio di una dichiarazione di responsabilità qualora non ci sia certezza sui redditi conseguiti dai soggetti interessati alla salvaguardia, prima di procedere ad un'eventuale esclusione.

Tali verifiche e parametri valgono anche per i soggetti esclusi dalle prime due salvaguardie, ora potenziali riammessi a questa terza.

Le Sedi, inoltre, contatteranno i prosecutori volontari o i cessati in regola con i parametri richiesti ricordando loro che, per accedere al beneficio della salvaguardia “10.130”, devono presentare – entro il 25 settembre 2013 – apposita istanza, rispettivamente all'Inps e alle DTL competenti.
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