Salva la rottamazione dei ruoli. Necessaria dopo la soppressione di Equitalia

Pubblicato il 15 febbraio 2018

La Corte costituzionale salva la rottamazione dei ruoli, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 10, del DL n. 193 /2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), sollevata dalla regione Toscana.

Per la ricorrente vi è violazione della riserva di competenza in materia di tributi propri

Con la prima questione di legittimità costituzionale la regione Toscana, in relazione all’art. 6, commi 1 e 10, del DL n. 193 /2016 , ritiene che la norma violi la potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica, in quanto la definizione agevolata comprende anche tributi regionali rispetto ai quali sussiste la potestà legislativa della Regione.

In secondo luogo, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l’art. 119 Costituzione, primo e secondo comma, lasciando le regioni prive di una entrata, senza prevedere meccanismi di rientro o di compensazione, ed impedendo di esercitare correttamente le attribuzioni regionali, con conseguente violazione della loro autonomia finanziaria.

Inoltre, la ricorrente lamenta che le norme prevedono che gli enti locali, che utilizzano per la riscossione coattiva l’ingiunzione fiscale, possano decidere di non aderire alla definizione agevolata.

La rottamazione ha un senso in quanto ha garantito l’effettività del gettito delle entrate dopo la soppressione di Equitalia

Con la sentenza n. 29 del 14/2/2018, la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni sollevate. Infatti, le disposizioni riguardanti la rottamazione delle cartelle esattoriali si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dallo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, della società di riscossione Equitalia con conseguente attribuzione delle relative funzioni all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

Come specificato nelle premesse del Dl 193/2016, la finalità principale della definizione agevolata è stata quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia trovasse un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della riforma strutturale.

In questo quadro, non è rilevante il fatto che siano state coinvolte anche imposte “proprie” delle Regioni, posto che, sul piano formale, “non si giustificherebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria”. E’ legittimo, quindi, l’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato.

Con riguardo alla lesione dell’autonomia finanziaria della Regione, la sentenza della Corte costituzionale ritiene legittimo che dalla rottamazione il legislatore abbia escluso il sistema dell'ingiunzione il quale è gestito dagli enti impositori direttamente o tramite affidamento a terzi. Appare, quindi, corretto che sia stata rimessa agli enti la scelta di aderire o meno della definizione agevolata.

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