A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 2,50 % in ragione d’anno. La variazione è stata prevista con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023.
Con la circolare n. 5 del 10 gennaio 2024, l’Inps si sofferma sui riflessi relativi al calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede i criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8, alla misura degli interessi legali.
La misura del 2,5% trova applicazione per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato in base ai tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
La variazione produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Inps a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, la misura del 2,5% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".